IM.I.S.

L'IM.I.S. Imposta Immobiliare Semplice è stata istituita con gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale n.14/2014. L'imposta sostituisce dall'1.1.2015 l'I.M.U.P. (Imposta Municipale Propria) e la TASI (Tassa sui servizi indivisibili).
Data:

09/06/2024

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Descrizione

Cos'è
Cos'è

L'IM.I.S. è un tributo ad autoliquidazione (come l'I.C.I. e poi l'I.M.U.P.) e deve quindi essere versato a cura del soggetto passivo. Il Comune provvede però, per espressa previsione di legge, all'invio al contribuente di un modello di versamento precompilato. Nel caso in cui il modulo precompilato non pervenga in tempo utile al contribuente quest'ultimo è tenuto a contattare l'Ufficio Tributi entro 30 gg dal termine di versamento per la verifica della sua posizione e il versamento dell'imposta, se dovuta, senza sanzioni; oltre tale termine il versamento viene considerato omesso.

A chi si rivolge

I possessori di immobili, intesi come titolari di diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi

Accedere al servizio

L'IM.I.S. è versata in 2 rate annuali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.

Per il versamento va utilizzato il modello F24.

Qualora l'IM.I.S. calcolata risulti inferiore o eguale  a € 15,00 non è dovuto alcun versamento.

La base imponibile è il valore sul quale si calcola l’IMIS e va determinata applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:
 

  • 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 84 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
  • 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

La base imponibile va moltiplicata per le aliquote previste per l'anno 2022 in funzione dell'utilizzo dell'immobile.
L'imposta così determinata va rapportata alla quota di possesso per il periodo minimo di un mese solare.
I fabbricati adibiti ad abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, sono esenti ai sensi dell'art. 18,. comma 1 lett. b della L.P. 21/2015. Sono assoggettate ad imposta le categorie A1, A8 e A9 applicando alle stesse la detrazione per abitazione principale pari a € 317,00 rapportata alla quota di utilizzo come abitazione principale ed al periodo di possesso minimo di un mese.

 

E' possibile provvedere in autonomia al calcolo dell'imposta dovuta utilizzando il calcolatore messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini (utilizzare Mozilla Firefox o Google Chrome).

A cura di

Ufficio Tributi

L'ufficio si occupa dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali

Documenti

IM.I.S. : Comunicazione coniugi con residenza disgiunta

Coniugi con residenza disgiunta - Comunicazione IMIS
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022, è stato riformulato l’art. 5 comma 2 lettera a) della L.P. 14/2014.
Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, l'applicazione dell'esenzione per abitazione principale è subordinata, sussistendo i requisiti della residenza e della dimora abituale, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse.
La dichiarazione non deve essere presentata ogni anno, mentre deve essere comunicata qualsiasi variazione entro il 30 giugno.

Comunicazione variazione IMIS

Comunicazione variazione IMIS

File allegati

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 12:17

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